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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 1, comma 59, della legge di stabilità 2016, che ha riscritto la disciplina sui contratti di locazione abitativa non registrati: la nuova norma, a differenza di quelle già annullate, non reintroduce il cosiddetto «contratto catastale».
Di cosa si tratta
Si discute della disciplina applicabile ai contratti di locazione ad uso abitativo non registrati. In passato la Corte aveva annullato norme che imponevano un canone e una durata legali (il cosiddetto «contratto catastale»). La legge di stabilità 2016 ha riscritto l’art. 13, comma 5, della legge n. 431 del 1998 sul tema.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali di Palermo e di Milano avevano sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 42 e 136 della Costituzione, sul presupposto che la nuova norma reiterasse il meccanismo già dichiarato illegittimo, in violazione anche del giudicato costituzionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione, richiamando la propria sentenza n. 87 del 2017: la disposizione vigente, a differenza di quelle precedenti, non ripristina né ridefinisce il contenuto del contratto quanto a durata e corrispettivo, e non viola dunque il giudicato costituzionale né il diritto di proprietà.
Il principio
Non viola l’art. 136 della Costituzione la nuova norma sui contratti di locazione non registrati che, a differenza di quelle già dichiarate illegittime, non reintroduce il «contratto catastale» né conforma autoritativamente durata e corrispettivo del rapporto.
Domande e risposte
Cos’era il «contratto catastale»?
Un meccanismo, già annullato dalla Corte, che imponeva ex lege durata e canone ai contratti di locazione non registrati, conformando il rapporto in modo svantaggioso per il locatore.
Perché la nuova norma è stata salvata?
Perché, come già chiarito nella sentenza n. 87 del 2017, essa non ripristina né ridefinisce durata e corrispettivo del contratto, quindi non reintroduce il meccanismo censurato.
Cosa tutela l’art. 136 della Costituzione?
Impone che le norme dichiarate illegittime cessino di avere efficacia e vieta al legislatore di reintrodurle eludendo la decisione della Corte.
Norme collegate
- Art. 136 della Costituzione — Divieto di reiterare norme dichiarate incostituzionali, parametro centrale della questione.
- Art. 42 della Costituzione — Garanzia del diritto di proprietà, evocato dai locatori a tutela della loro posizione.
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