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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal TAR Lazio sul meccanismo di adeguamento automatico triennale delle retribuzioni dei magistrati, ritenendo le censure non correttamente impostate.
Di cosa si tratta
Si discute del meccanismo di adeguamento automatico triennale del trattamento economico dei magistrati, ancorato alla media degli incrementi retributivi delle altre categorie di pubblici dipendenti, e in particolare della possibilità di conguagli di segno negativo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubitava della legittimità degli artt. 11 e 12 della legge n. 97 del 1979 (come modificati) e dell’art. 24 della legge n. 448 del 1998, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 101, 104 e 108 della Costituzione, nella parte in cui non escludono i conguagli negativi e non prevedono modalità alternative di adeguamento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, senza pronunciarsi sul merito della disciplina dell’adeguamento retributivo dei magistrati.
Il principio
Quando l’ordinanza di rimessione non imposta correttamente la questione — ad esempio formulando richieste che eccedono i poteri della Corte o non puntuali sul petitum — la questione è dichiarata manifestamente inammissibile e non viene esaminata nel merito.
Domande e risposte
Di cosa si trattava?
Del meccanismo di adeguamento automatico triennale delle retribuzioni dei magistrati e della possibile applicazione di conguagli negativi.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza valutarne la fondatezza.
Quali principi erano stati invocati?
Gli artt. 3, 36, 38, 101, 104 e 108 della Costituzione, tra cui l’uguaglianza, la giusta retribuzione e l’indipendenza della magistratura.
Norme collegate
- Art. 36 della Costituzione — Diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, parametro invocato dal giudice rimettente.
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri della questione.
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