Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sul divieto di arresti domiciliari per chi è già stato condannato per maltrattamenti in famiglia: il giudice rimettente non aveva adeguatamente descritto la vicenda concreta né spiegato perché la norma sarebbe applicabile.

Di cosa si tratta

Il caso riguarda un soggetto già condannato che chiedeva gli arresti domiciliari. Il Giudice per le indagini preliminari di Lecce dubitava della legittimità delle norme del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario che, in presenza di determinati reati, restringono le possibilità di concedere misure alternative alla detenzione in carcere.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 275, commi 4 e 4-bis, 276, comma 1-ter, e 299, comma 4-ter, del codice di procedura penale, nonché l’art. 42, commi 1 e 2, della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento all’art. 3 della Costituzione e all’art. 117 Cost. in relazione alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989. Giudice rimettente: il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni sollevate.

Il principio

Quando il giudice che solleva la questione non ricostruisce con sufficiente chiarezza la vicenda concreta e non motiva adeguatamente perché le norme censurate siano rilevanti nel suo giudizio, la questione non può essere esaminata nel merito e viene dichiarata inammissibile.

Domande e risposte

Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

È una decisione con cui la Corte non entra nel merito perché la questione presenta vizi evidenti, qui legati alla carente descrizione del caso e della rilevanza.

La Corte ha detto che le norme sono incostituzionali?

No. Non si è pronunciata sul merito: le norme restano in vigore e nulla è stato deciso sulla loro legittimità.

Quale ruolo aveva la Convenzione sui diritti del fanciullo?

Era richiamata come parametro interposto tramite l’art. 117 Cost., ma la Corte non l’ha potuta valutare per l’inammissibilità delle questioni.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.