Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara estinto il processo: lo Stato aveva impugnato una norma della Regione Veneto sulle sanzioni a tutela del marchio di qualità agroalimentare, ma dopo che la Regione ha modificato la disposizione nel senso richiesto dal Governo, l’Avvocatura dello Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato.
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva contestato l’art. 3 della legge della Regione Veneto n. 13 del 2016, che introduceva sanzioni accessorie (demandate alla Giunta regionale) per le violazioni del sistema regionale di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Prima della decisione nel merito, però, la Regione ha riscritto la norma e il Governo ha ritirato l’impugnazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso la questione per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e di norme processuali, sostenendo che la norma regionale conteneva una «delega in bianco» alla Giunta per individuare le sanzioni.
La decisione della Corte
La Corte non è entrata nel merito. Dopo la modifica della legge regionale nel senso indicato dal Governo, l’Avvocatura generale dello Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione Veneto ha accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, nei giudizi in via principale la rinuncia accettata determina l’estinzione del processo. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo.
Il principio
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale (Stato contro Regione), la rinuncia al ricorso accettata dalla parte costituita determina l’estinzione del processo, senza che la Corte si pronunci sul merito della questione.
Domande e risposte
Perché la Corte non ha deciso se la norma era legittima?
Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva già modificato la norma contestata, e la Regione ha accettato la rinuncia: il processo si è così estinto.
Che cosa significa «estinzione del processo»?
Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito, perché è venuto meno l’interesse delle parti a proseguirlo.
La norma regionale è ancora in vigore?
La disposizione originaria è stata modificata dalla stessa Regione Veneto con legge regionale n. 3 del 2017, nel senso indicato dal Governo, prima della decisione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e norme processuali, parametro invocato dal Governo.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.