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La Corte costituzionale, riuniti numerosi giudizi, ha respinto le questioni sulla rimodulazione della rivalutazione automatica delle pensioni introdotta dopo la sentenza n. 70/2015, ritenendola conforme alla Costituzione e alla CEDU.
Di cosa si tratta
Dopo la sentenza n. 70/2015 che aveva censurato il blocco della perequazione delle pensioni per il 2012-2013, il legislatore con il d.l. n. 65/2015 ha riscritto la disciplina (art. 24, commi 25 e 25-bis, del d.l. n. 201/2011) prevedendo una rivalutazione automatica differenziata per fasce di importo. Numerosi pensionati hanno contestato la nuova regolazione.
La questione di legittimità costituzionale
Vari Tribunali ordinari (Palermo, Milano, Brescia, Napoli, Genova, Torino, La Spezia, Cuneo) e la Corte dei conti hanno sollevato questioni sui commi 25 e 25-bis dell’art. 24 del d.l. n. 201/2011 e sull’art. 1, comma 483, della legge n. 147/2013, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117, primo comma (in relazione alla CEDU), e 136 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili alcuni interventi e ha dichiarato non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulle disposizioni censurate.
Il principio
La nuova disciplina della perequazione differenziata per fasce di importo rispetta i principi di adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico e non costituisce elusione del giudicato costituzionale della sentenza n. 70/2015.
Domande e risposte
Questa decisione riguarda la sentenza n. 70/2015?
Sì: il legislatore aveva riscritto la perequazione dopo quella pronuncia; la Corte ora valuta la nuova disciplina e la salva.
Le pensioni sono state nuovamente rivalutate per intero?
No: la Corte ha ritenuto legittima la rivalutazione differenziata per fasce di importo prevista dal d.l. n. 65/2015.
Era stata invocata anche la CEDU?
Sì: l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale.
Norme collegate
- Art. 38 della Costituzione — Adeguatezza del trattamento pensionistico, parametro centrale.
- Art. 36 della Costituzione — Proporzionalità e sufficienza della retribuzione, evocata per le pensioni.
- Art. 3 della Costituzione — Ragionevolezza e uguaglianza.
- Art. 53 della Costituzione — Capacità contributiva.
- Art. 136 della Costituzione — Efficacia delle decisioni della Corte, in relazione alla sentenza n. 70/2015.
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