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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni promosse dal Governo contro la legge della Regione Basilicata in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda la disciplina regionale dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici a tensione non superiore a 150.000 volt, esterni alla rete di trasmissione nazionale e funzionali anche alle energie rinnovabili. Il Governo riteneva invasa la competenza statale.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 3, 7 (comma 6) e 22 (comma 1) della legge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 18, in riferimento all’art. 117 (terzo comma) della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non è entrata nel merito della legittimità delle norme regionali, arrestandosi su profili di inammissibilità del ricorso statale.
Il principio
Il giudizio in via principale richiede che le censure siano formulate in modo specifico e adeguato rispetto al parametro invocato: in mancanza, le questioni sono dichiarate inammissibili senza esame del merito.
Domande e risposte
Cosa disciplinava la legge regionale?
L’autorizzazione di linee e impianti elettrici fino a 150.000 volt non appartenenti alla rete di trasmissione nazionale.
Chi aveva impugnato la legge?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale.
Qual è stato l’esito?
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza pronunciarsi sul merito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia
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