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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sulla legge in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, sollevata in riferimento ai principi di dignità e uguaglianza. La normativa regola una realtà che, prima ancora che nel diritto, esiste in natura.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda la possibilità di rettificare l’attribuzione di sesso. Il giudice rimettente dubitava che la legge, nel disciplinare il passaggio da un sesso all’altro, fosse compatibile con i diritti inviolabili della persona e con il principio di uguaglianza.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Avezzano.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha osservato che la disciplina è volta a regolare una realtà che, prima ancora che nel diritto, esiste nella natura, e che le censure di lesione degli artt. 2 e 3 della Costituzione si rivelano prive di fondamento.
Il principio
La legge sulla rettificazione di attribuzione di sesso disciplina una realtà preesistente sul piano naturale e non viola i principi costituzionali di tutela della persona e di uguaglianza: le relative censure sono manifestamente infondate.
Domande e risposte
Quale legge era in discussione?
La legge n. 164 del 1982 sulla rettificazione di attribuzione di sesso.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 2 e 3 della Costituzione, su diritti inviolabili e uguaglianza.
Come si è conclusa la vicenda?
Con la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — tutela dei diritti inviolabili della persona
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
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