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La Corte dichiara estinto il processo relativo all’impugnazione di alcune disposizioni della legge di stabilità 2015 della Regione siciliana, senza decidere nel merito.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato alcune norme della legge di stabilità regionale siciliana per il 2015, ritenendole in contrasto con i vincoli di bilancio e con il riparto di competenze. Nel corso del giudizio sono venute meno le ragioni del contendere.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 5, commi 1 e 2, e 31, in relazione all’Allegato 2, della legge della Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione. Il ricorso era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza esame del merito.
Il principio
Il venir meno delle ragioni del contendere nel giudizio in via principale conduce alla dichiarazione di estinzione del processo, senza decisione sul merito delle questioni.
Domande e risposte
Quali norme erano impugnate?
Alcune disposizioni della legge di stabilità 2015 della Regione siciliana, in materia di bilancio.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, su equilibrio di bilancio e riparto di competenze.
Come si è concluso il giudizio?
Con la dichiarazione di estinzione del processo.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio e copertura finanziaria del bilancio
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia finanziaria
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