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La Corte dichiara estinto il giudizio relativo all’impugnazione di una norma della Regione Lombardia in materia di attività estrattive di cava, senza decidere nel merito.

Di cosa si tratta

La legge regionale lombarda riguardava gli adempimenti derivanti dagli obblighi europei relativi alle attività estrattive di cava. Il Governo aveva contestato la norma in riferimento alla tutela dell’ambiente e agli obblighi comunitari, ma nel corso del giudizio sono venute meno le ragioni del contendere.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2, commi 1 e 3, della legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2014, n. 27, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione (vincoli europei e tutela dell’ambiente). Il ricorso era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, senza esame del merito.

Il principio

Il venir meno delle ragioni del contendere — ad esempio per modifica della disciplina impugnata — comporta l’estinzione del giudizio in via principale, senza pronuncia sul merito.

Domande e risposte

Cosa disciplinava la legge lombarda?

Gli adempimenti derivanti dagli obblighi europei relativi alle attività estrattive di cava.

Quale parametro era invocato?

L’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), Cost., su vincoli europei e tutela dell’ambiente.

Qual è stato l’esito?

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, senza decisione nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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