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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Repubblica nei confronti della Corte dei conti, respingendo però l’istanza di sospensione degli atti impugnati: si tratta della fase preliminare di ammissibilità, non della decisione nel merito.
Di cosa si tratta
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato consente a un organo costituzionale di far valere davanti alla Corte la lesione delle proprie competenze. In questo caso il Presidente della Repubblica contestava alcune pronunce della Corte dei conti ritenute lesive delle sue attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio nasce da un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Presidente della Repubblica nei confronti della Corte dei conti, in relazione ad alcune sentenze e a una nota della Procura regionale per il Lazio. La pronuncia riguarda la fase di ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953.
La decisione della Corte
La Corte ha respinto l’istanza di sospensione degli atti impugnati e ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, disponendo le notifiche necessarie per la prosecuzione del giudizio nel merito.
Il principio
Nella fase preliminare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile quando sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge; la decisione di ammissibilità non anticipa l’esito del merito.
Domande e risposte
Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
È il giudizio con cui un organo costituzionale fa valere davanti alla Corte la lesione delle proprie competenze da parte di un altro potere.
Chi ha sollevato il conflitto?
Il Presidente della Repubblica, nei confronti della Corte dei conti, in relazione ad alcune sue pronunce.
Cosa ha deciso la Corte in questa fase?
Ha respinto l’istanza di sospensione ma ha dichiarato ammissibile il ricorso, consentendo la prosecuzione del giudizio nel merito.
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