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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili e manifestamente infondate le questioni sul combinato disposto degli artt. 137 e 186 della legge fallimentare, in materia di risoluzione del concordato preventivo: le censure su uguaglianza e tutela del lavoro non superano il vaglio di ammissibilità e fondatezza.

Di cosa si tratta

La legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942) disciplina il concordato preventivo, procedura con cui un’impresa in crisi cerca un accordo con i creditori. Gli artt. 137 e 186 riguardano la risoluzione del concordato per inadempimento. Il Tribunale di Reggio Emilia dubitava della tutela riservata ai lavoratori-creditori.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato il combinato disposto degli artt. 137 e 186 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nei testi sostituiti dal d.lgs. n. 169 del 2007, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, 38, secondo comma, e 41, primo comma, della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, sezione fallimentare.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni relative agli artt. 137 e 186 della legge fallimentare in riferimento agli artt. 35, 38 e 41 Cost., e la manifesta infondatezza della questione sull’art. 186 in riferimento all’art. 3 Cost.

Il principio

Le questioni che muovono da una ricostruzione non corretta del quadro normativo o che chiedono interventi rimessi al legislatore non superano il vaglio di ammissibilità; la disciplina della risoluzione del concordato preventivo non è di per sé irragionevole.

Domande e risposte

Cosa disciplinano gli artt. 137 e 186 della legge fallimentare?

La risoluzione del concordato preventivo per inadempimento, nei testi modificati dal d.lgs. n. 169 del 2007.

Cosa lamentava il Tribunale di Reggio Emilia?

Un’insufficiente tutela dei lavoratori-creditori nel concordato, in riferimento agli artt. 3, 35, 38 e 41 Cost.

Qual è stato l’esito?

Le questioni sono state dichiarate in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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