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La Corte dichiara incostituzionale la norma della Regione siciliana che consentiva di conferire in via diretta incarichi dirigenziali al personale proveniente dalle società in liquidazione ITALTER e SIRAP, equiparandolo ai dirigenti di ruolo. È violato il principio del pubblico concorso quale canale ordinario di accesso ai ruoli dirigenziali.
Di cosa si tratta
La vicenda riguarda il personale di due società a partecipazione pubblica siciliane (ITALTER e SIRAP) poste in liquidazione, oggetto negli anni di numerosi interventi del legislatore regionale. La norma impugnata (art. 31 della legge regionale siciliana n. 8 del 2016) modificava una precedente disposizione consentendo di conferire a tale personale, in via diretta, incarichi dirigenziali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri censurava la norma in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, per violazione della regola del pubblico concorso nell’accesso ai pubblici impieghi e dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, lamentando la sostanziale equiparazione di tale personale ai dirigenti di ruolo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato fondata la questione e l’illegittimità costituzionale dell’art. 31 della legge regionale siciliana n. 8 del 2016, ricostruendo la lunga sequenza di interventi legislativi già in parte censurati in passato sullo stesso personale.
Il principio
Il conferimento diretto di incarichi dirigenziali, che si traduce nella sostanziale immissione nei ruoli dirigenziali senza concorso, viola gli artt. 3 e 97 Cost.: il pubblico concorso è il principale e indefettibile canale di accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e presidio dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento.
Domande e risposte
Cosa permetteva la norma siciliana?
Consentiva di conferire in via diretta incarichi dirigenziali al personale ex ITALTER e SIRAP, equiparandolo di fatto ai dirigenti di ruolo della Regione.
Perché è stata annullata?
Perché aggirava il concorso pubblico, principale e indefettibile canale di accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
È la prima volta che la Corte interviene su questo personale?
No. La Corte ricorda di essersi già pronunciata in passato su norme regionali relative allo stesso personale ITALTER e SIRAP, dichiarandone l’illegittimità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, fondamento del concorso pubblico.
- Art. 97 della Costituzione — imparzialità, buon andamento e regola del pubblico concorso, violati dagli incarichi diretti.
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