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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile una questione e manifestamente infondata l’altra, sollevate sull’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile in tema di limiti alla pignorabilità della retribuzione. La norma, che consente il pignoramento di una quota dello stipendio, resta in vigore.

Di cosa si tratta

La legge consente di pignorare lo stipendio del debitore solo entro una certa quota (di regola un quinto), per garantire al lavoratore i mezzi di sussistenza. In una procedura esecutiva per un debito di alcune migliaia di euro, il Tribunale di Viterbo dubitava che tale limite fosse sufficiente e chiedeva un’impignorabilità assoluta della parte di retribuzione indispensabile alla vita.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’impignorabilità assoluta della quota di retribuzione necessaria al sostentamento del lavoratore. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Viterbo in funzione di giudice dell’esecuzione.

La decisione della Corte

La Corte ha pronunciato un duplice esito: ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost., e manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. La disciplina sulla pignorabilità parziale della retribuzione resta quindi valida.

Il principio

La disciplina che ammette il pignoramento di una quota della retribuzione, lasciando al lavoratore i mezzi essenziali, è espressione di un ragionevole bilanciamento tra il diritto del creditore a soddisfarsi e la tutela del lavoratore: non sussiste un obbligo costituzionale di prevedere l’impignorabilità assoluta della parte di stipendio indispensabile.

Domande e risposte

Entro quali limiti si può pignorare lo stipendio?

Lo stipendio è pignorabile solo entro una quota (di regola un quinto), proprio per garantire al lavoratore i mezzi di sostentamento. Il Tribunale di Viterbo chiedeva un’impignorabilità assoluta della parte indispensabile, che la Corte non ha riconosciuto.

Che differenza c’è tra inammissibilità e infondatezza manifesta?

L’inammissibilità manifesta riguarda vizi della proposizione della questione che ne impediscono l’esame; l’infondatezza manifesta significa che la censura, pur esaminabile, è palesemente priva di fondamento. Qui la Corte ha usato entrambe le formule per i diversi parametri.

La norma sulla pignorabilità resta in vigore?

Sì. La Corte non ha annullato l’art. 545, quarto comma, c.p.c.: la disciplina che ammette il pignoramento parziale della retribuzione, lasciando al lavoratore i mezzi essenziali, è stata ritenuta conforme alla Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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