Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibile una questione e manifestamente infondata l’altra, sollevate sull’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile in tema di limiti alla pignorabilità della retribuzione. La norma, che consente il pignoramento di una quota dello stipendio, resta in vigore.
Di cosa si tratta
La legge consente di pignorare lo stipendio del debitore solo entro una certa quota (di regola un quinto), per garantire al lavoratore i mezzi di sussistenza. In una procedura esecutiva per un debito di alcune migliaia di euro, il Tribunale di Viterbo dubitava che tale limite fosse sufficiente e chiedeva un’impignorabilità assoluta della parte di retribuzione indispensabile alla vita.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’impignorabilità assoluta della quota di retribuzione necessaria al sostentamento del lavoratore. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Viterbo in funzione di giudice dell’esecuzione.
La decisione della Corte
La Corte ha pronunciato un duplice esito: ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost., e manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. La disciplina sulla pignorabilità parziale della retribuzione resta quindi valida.
Il principio
La disciplina che ammette il pignoramento di una quota della retribuzione, lasciando al lavoratore i mezzi essenziali, è espressione di un ragionevole bilanciamento tra il diritto del creditore a soddisfarsi e la tutela del lavoratore: non sussiste un obbligo costituzionale di prevedere l’impignorabilità assoluta della parte di stipendio indispensabile.
Domande e risposte
Entro quali limiti si può pignorare lo stipendio?
Lo stipendio è pignorabile solo entro una quota (di regola un quinto), proprio per garantire al lavoratore i mezzi di sostentamento. Il Tribunale di Viterbo chiedeva un’impignorabilità assoluta della parte indispensabile, che la Corte non ha riconosciuto.
Che differenza c’è tra inammissibilità e infondatezza manifesta?
L’inammissibilità manifesta riguarda vizi della proposizione della questione che ne impediscono l’esame; l’infondatezza manifesta significa che la censura, pur esaminabile, è palesemente priva di fondamento. Qui la Corte ha usato entrambe le formule per i diversi parametri.
La norma sulla pignorabilità resta in vigore?
Sì. La Corte non ha annullato l’art. 545, quarto comma, c.p.c.: la disciplina che ammette il pignoramento parziale della retribuzione, lasciando al lavoratore i mezzi essenziali, è stata ritenuta conforme alla Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — è il principio di eguaglianza, parametro della questione dichiarata infondata.
- Art. 4 della Costituzione — è il diritto al lavoro, invocato a sostegno dell’impignorabilità assoluta.
- Art. 36 della Costituzione — è il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, parametro della questione infondata.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.