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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati. La preclusione contrasta con la finalità rieducativa della pena e con la tutela del minore.

Di cosa si tratta

Quando una condanna diventa definitiva, di regola il pubblico ministero sospende l’ordine di carcerazione per consentire al condannato di chiedere una misura alternativa. Per alcuni reati, però, questa sospensione è vietata. La questione riguardava l’applicazione di tale divieto anche ai minorenni, per i quali l’ordinamento dovrebbe privilegiare il recupero.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui vietava la sospensione dell’ordine di esecuzione anche per i reati commessi da minorenni. Le questioni erano sollevate dalla Corte d’appello di Milano, sezione per i minorenni; i giudizi sono stati riuniti.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto le questioni, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. nella parte in cui non consente la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti elencati nella norma.

Il principio

Nei confronti dei minorenni non possono operare automaticamente le preclusioni alla sospensione dell’ordine di esecuzione previste per gli adulti: la finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.) e la speciale protezione dell’infanzia e della gioventù (art. 31, secondo comma, Cost.) impongono un trattamento differenziato e attento al recupero del minore.

Domande e risposte

Che cosa cambia con questa decisione per i minorenni?

Per i minorenni condannati per i reati elencati nella norma diventa possibile la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva, prima vietata: così il minore può accedere alla valutazione di misure alternative al carcere.

Perché il divieto era incostituzionale per i minori?

Perché un automatismo che impedisce la sospensione contrasta con la finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.) e con la speciale tutela della gioventù (art. 31 Cost.), che impongono per i minori un trattamento individualizzato orientato al recupero.

Che cos’è la sospensione dell’ordine di esecuzione?

È il meccanismo per cui, quando la condanna diventa definitiva, l’esecuzione della pena detentiva viene temporaneamente sospesa per consentire al condannato di chiedere una misura alternativa al carcere prima di entrarvi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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