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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni delle leggi finanziarie e di bilancio della Regione Abruzzo per il 2013, per il mancato rispetto dei canoni costituzionali in materia di equilibrio e gestione del risultato di amministrazione.
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva impugnato più disposizioni delle leggi finanziarie e di bilancio della Regione Abruzzo per il 2013 (e successive modifiche), ritenendole non conformi alle regole costituzionali sull’equilibrio dei bilanci e sulla corretta gestione del risultato di amministrazione. Si trattava di norme che incidevano sulle previsioni di entrata e di spesa e sul disavanzo regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate, tra le altre, le disposizioni dell’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013, e vari articoli della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013 (bilancio di previsione 2013), nonché l’art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013. Il ricorso era promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri a tutela degli equilibri di bilancio.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate: l’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. n. 2 del 2013; gli artt. 1, comma 1, 4, comma 1, 11 e 15, comma 3, della legge reg. n. 3 del 2013; e l’art. 16 della legge reg. n. 20 del 2013.
Il principio
Le leggi regionali di bilancio devono rispettare i canoni costituzionali sull’equilibrio dei conti e sulla corretta determinazione e gestione del risultato di amministrazione: le previsioni di entrata e di spesa non possono alterare tali equilibri, pena l’illegittimità costituzionale delle relative disposizioni.
Domande e risposte
Che cosa contestava lo Stato alle leggi abruzzesi?
Contestava che numerose disposizioni delle leggi finanziarie e di bilancio della Regione Abruzzo per il 2013 non rispettassero i canoni costituzionali sull’equilibrio dei bilanci e sulla corretta gestione del risultato di amministrazione.
Che cos’è il risultato di amministrazione?
È il saldo che emerge dalla gestione del bilancio di un ente (avanzo o disavanzo): deve essere determinato e gestito secondo canoni costituzionalmente corretti, perché incide sull’equilibrio complessivo dei conti pubblici.
Quante disposizioni sono state dichiarate illegittime?
La Corte ha annullato tutte le disposizioni impugnate, articolando la decisione in più punti relativi alle leggi regionali abruzzesi n. 2 e n. 3 del 2013 e n. 20 del 2013.
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