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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni sull’art. 15, comma 6-quinquies, del d.l. n. 78 del 2010, che prevedeva di trattenere definitivamente le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche prima della sentenza n. 1 del 2008.
Di cosa si tratta
Una norma del 2010 stabiliva che le somme incassate da comuni e Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche prima della sentenza costituzionale n. 1 del 2008, fossero definitivamente trattenute. Una società del settore (Edipower) aveva agito per ottenere la restituzione di tali somme, e il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano dubitava della legittimità della norma.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 15, comma 6-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (conv. dalla legge n. 122 del 2010), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42, 97, 113 e 136 della Costituzione. La questione era sollevata dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Milano.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Per ragioni di carattere processuale e di impostazione della rimessione, le censure non hanno potuto essere esaminate nel merito.
Il principio
La Corte non esamina nel merito una questione di legittimità quando la sua proposizione presenta vizi che ne impediscono la decisione: in tali casi pronuncia una declaratoria di manifesta inammissibilità, lasciando impregiudicata la disciplina denunciata.
Domande e risposte
Che cosa prevedeva la norma impugnata?
Prevedeva che le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche a comuni e Stato prima della sentenza n. 1 del 2008 fossero definitivamente trattenute dai soggetti che le avevano incassate.
Che cosa significa «manifesta inammissibilità»?
È una pronuncia con cui la Corte, senza decidere nel merito, dichiara che la questione presenta vizi (di rilevanza, motivazione o impostazione) così evidenti da impedirne l’esame: la norma denunciata resta in vigore.
La norma è stata quindi annullata?
No. Con la declaratoria di manifesta inammissibilità la Corte non si pronuncia sulla legittimità della norma, che rimane in vigore; il giudice rimettente potrebbe, in linea teorica, riproporre la questione emendando i vizi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — è il principio di eguaglianza invocato tra i parametri.
- Art. 42 della Costituzione — è la garanzia della proprietà richiamata dalla società concessionaria.
- Art. 136 della Costituzione — è il parametro sul divieto di reiterare norme dichiarate incostituzionali invocato nel giudizio.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.