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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni sull’art. 15, comma 6-quinquies, del d.l. n. 78 del 2010, che prevedeva di trattenere definitivamente le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche prima della sentenza n. 1 del 2008.

Di cosa si tratta

Una norma del 2010 stabiliva che le somme incassate da comuni e Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche prima della sentenza costituzionale n. 1 del 2008, fossero definitivamente trattenute. Una società del settore (Edipower) aveva agito per ottenere la restituzione di tali somme, e il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano dubitava della legittimità della norma.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 15, comma 6-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (conv. dalla legge n. 122 del 2010), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42, 97, 113 e 136 della Costituzione. La questione era sollevata dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Milano.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Per ragioni di carattere processuale e di impostazione della rimessione, le censure non hanno potuto essere esaminate nel merito.

Il principio

La Corte non esamina nel merito una questione di legittimità quando la sua proposizione presenta vizi che ne impediscono la decisione: in tali casi pronuncia una declaratoria di manifesta inammissibilità, lasciando impregiudicata la disciplina denunciata.

Domande e risposte

Che cosa prevedeva la norma impugnata?

Prevedeva che le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche a comuni e Stato prima della sentenza n. 1 del 2008 fossero definitivamente trattenute dai soggetti che le avevano incassate.

Che cosa significa «manifesta inammissibilità»?

È una pronuncia con cui la Corte, senza decidere nel merito, dichiara che la questione presenta vizi (di rilevanza, motivazione o impostazione) così evidenti da impedirne l’esame: la norma denunciata resta in vigore.

La norma è stata quindi annullata?

No. Con la declaratoria di manifesta inammissibilità la Corte non si pronuncia sulla legittimità della norma, che rimane in vigore; il giudice rimettente potrebbe, in linea teorica, riproporre la questione emendando i vizi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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