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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge di stabilità regionale del Veneto n. 7 del 2016, che istituiva un fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a favore dei cittadini veneti vittime di criminalità accusati di eccesso di legittima difesa. La materia incide su scelte di politica criminale e sull’ordinamento penale, riservati allo Stato.
Di cosa si tratta
La Regione Veneto aveva istituito un fondo per pagare la difesa, nei processi penali, dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di reati contro il patrimonio o la persona, fossero accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per essersi difesi. Il Governo riteneva che la misura realizzasse una scelta di politica criminale spettante allo Stato e introducesse una disparità legata alla residenza.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 12, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Veneto 23 febbraio 2016, n. 7, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere g), h) ed l), della Costituzione. Il ricorso era promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lamentava l’invasione delle competenze statali in materia di ordine pubblico, sicurezza e ordinamento penale, oltre alla violazione del principio di eguaglianza.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1, 2, 3 e 4. In via consequenziale (art. 27 della legge n. 87 del 1953) ha dichiarato illegittimi anche i commi 5, 6 e 7 dello stesso articolo. La disciplina regionale incideva su ambiti riservati allo Stato.
Il principio
La Regione non può istituire un fondo per il patrocinio legale collegato a fattispecie di legittima difesa: una simile misura realizza una scelta di politica criminale e incide sull’ordinamento e sul processo penale, materie di competenza esclusiva dello Stato; il requisito della residenza prolungata aggrava il contrasto con il principio di eguaglianza.
Domande e risposte
Che cosa prevedeva il fondo regionale del Veneto?
Prevedeva il pagamento, a spese della Regione, della difesa nei processi penali dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di reati, fossero accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per essersi difesi.
Perché la Regione non poteva istituirlo?
Perché la misura incideva su scelte di politica criminale, ordine pubblico, sicurezza e ordinamento penale, tutti ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, della Costituzione.
Che cos’è la dichiarazione di illegittimità consequenziale?
È il potere della Corte, previsto dall’art. 27 della legge n. 87 del 1953, di estendere l’annullamento ad altre disposizioni la cui illegittimità deriva dalla decisione, anche se non direttamente impugnate: qui i commi 5, 6 e 7 dell’art. 12.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — è il principio di eguaglianza, violato dal requisito della residenza prolungata in Veneto.
- Art. 117 della Costituzione — è il parametro sul riparto di competenze in materia di ordine pubblico, sicurezza e ordinamento penale.
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