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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 2015 sull’ordinamento finanziario e contabile dei comuni. La normativa provinciale non garantiva l’applicazione delle regole statali di armonizzazione dei bilanci pubblici, riservate alla competenza dello Stato.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato una legge che disciplinava in modo autonomo l’ordinamento finanziario e contabile dei propri comuni. Lo Stato la riteneva in contrasto con la disciplina nazionale di armonizzazione dei bilanci pubblici, contenuta nel d.lgs. n. 118 del 2011, che mira a rendere omogenei e confrontabili i conti degli enti territoriali.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati numerosi articoli (tra cui artt. 2, 3, 4, 8, 12, 14-18 e 66) della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n. 17, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (armonizzazione dei bilanci pubblici) e alle norme statutarie del d.P.R. n. 670 del 1972. La questione era promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto in parte il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni: in particolare l’art. 2, nella parte in cui non prevedeva che l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali provinciali fosse disciplinato dal d.lgs. n. 118 del 2011, e dell’art. 3, comma 1, limitatamente ad alcune parole. È rimasta salva la competenza provinciale che non contrasti con le regole di armonizzazione e coordinamento della finanza pubblica.
Il principio
L’armonizzazione dei bilanci pubblici è materia di competenza esclusiva dello Stato: anche le Province autonome, pur dotate di ampia autonomia, devono assicurare che l’ordinamento contabile dei propri enti locali rispetti le regole statali di armonizzazione, coordinamento della finanza pubblica e salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Domande e risposte
Che cos’è l’armonizzazione dei bilanci pubblici?
È l’insieme di regole contabili comuni che rende omogenei e confrontabili i bilanci di Regioni, enti locali e loro organismi. La Costituzione la riserva alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e).
Perché la Provincia di Bolzano non poteva derogarvi?
Perché, pur godendo di autonomia speciale, anche le Province autonome devono rispettare le regole statali di armonizzazione: la loro competenza resta salva solo se non contrasta con tali regole e con il coordinamento della finanza pubblica.
Tutta la legge provinciale è stata annullata?
No. La Corte ha dichiarato illegittime solo alcune disposizioni e parti di esse, lasciando salva la competenza provinciale compatibile con i principi di armonizzazione e con gli equilibri di bilancio.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — è il parametro sul riparto di competenze fra Stato e Province autonome in materia di armonizzazione dei bilanci.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.