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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 371-bis e 372 del codice penale, relative alla disciplina della sospensione del procedimento per le false informazioni e la falsa testimonianza.
Di cosa si tratta
Chi rende false dichiarazioni al pubblico ministero o testimonia il falso può rispondere penalmente (artt. 371-bis e 372 cod. pen.). Il procedimento per questi reati può essere sospeso finché il giudizio principale non si conclude, per evitare condizionamenti del dichiarante. Il giudice rimettente ha contestato la ragionevolezza di questa disciplina.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato questioni sull’art. 371-bis, secondo comma, e sull’art. 372 del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale.
Il principio
Le questioni sono state ritenute manifestamente inammissibili: il rimettente non ha fornito una motivazione adeguata sulla rilevanza e sui presupposti delle censure, impedendo l’esame nel merito.
Domande e risposte
Quali reati riguarda la decisione?
Le false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.) e la falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.).
Che cosa contestava il giudice?
La disciplina della sospensione del procedimento per tali reati, ritenuta dubbia sotto il profilo della ragionevolezza e del diritto di difesa.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi sul merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato
- Art. 24 della Costituzione — secondo comma: diritto di difesa, parametro invocato
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, parametro invocato
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