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Con questa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’aggio di riscossione, cioè il compenso spettante all’agente della riscossione, sollevato da tre commissioni tributarie.
Di cosa si tratta
L’agente della riscossione (all’epoca Equitalia) percepisce un compenso, il cosiddetto «aggio», calcolato in percentuale sulle somme riscosse. Alcuni contribuenti hanno contestato che tale compenso non fosse collegato a un’effettiva attività e gravasse irragionevolmente su di loro.
La questione di legittimità costituzionale
Le Commissioni tributarie provinciali di Cagliari, Roma e Milano hanno sollevato questioni sull’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, sotto i profili dell’uguaglianza, della capacità contributiva e del buon andamento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale.
Il principio
Le questioni sull’aggio di riscossione sono state ritenute manifestamente inammissibili per carenze nella ricostruzione della fattispecie e nella motivazione sulla rilevanza, profili che impediscono alla Corte l’esame nel merito.
Domande e risposte
Che cos’è l’aggio di riscossione?
È il compenso, calcolato in percentuale, spettante all’agente della riscossione per l’attività di recupero dei crediti pubblici.
Perché le questioni sono inammissibili?
Per carenze nella descrizione della fattispecie concreta e nella motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio principale.
La Corte ha detto che l’aggio è incostituzionale?
No. Non ha deciso nel merito: si è limitata a dichiarare l’inammissibilità manifesta.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva, parametro invocato
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, parametro invocato
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