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La Corte ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni sulla riforma di depenalizzazione del 2016, che ha trasformato in illeciti amministrativi i reati puniti con la sola pena pecuniaria, escludendo però quelli previsti dal codice penale.

Di cosa si tratta

Con il d.lgs. n. 8 del 2016 il legislatore ha depenalizzato molti reati minori puniti solo con multa o ammenda, sostituendo la sanzione penale con quella amministrativa. La depenalizzazione è stata limitata ai reati previsti da leggi speciali («extra codicem»), escludendo quelli contenuti nel codice penale («intra codicem»).

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Bari ha sollevato questioni sull’art. 1, comma 3, e sull’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 76 e 77 della Costituzione, lamentando l’irragionevole disparità tra reati «extra» e «intra codicem» e profili legati all’applicazione nel tempo della nuova sanzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 3, 25, secondo comma, 76 e 77 Cost. e non fondate le questioni residue riferite agli artt. 76 e 77 Cost.

Il principio

La scelta del legislatore di depenalizzare i soli reati previsti da leggi speciali, escludendo quelli del codice penale, rientra nella sua discrezionalità e non è manifestamente irragionevole; la delega è stata esercitata nel rispetto dei principi e criteri direttivi.

Domande e risposte

Che cosa ha fatto la riforma del 2016?

Ha depenalizzato numerosi reati minori puniti con la sola pena pecuniaria, trasformandoli in illeciti amministrativi.

Perché alcuni reati restano penali?

Perché la depenalizzazione ha riguardato i reati previsti da leggi speciali e non quelli contenuti nel codice penale: una scelta ritenuta non irragionevole.

La Corte ha annullato la riforma?

No. Ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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