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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme del Friuli-Venezia Giulia sul commercio che ponevano limiti e contingentamenti all’apertura delle grandi strutture di vendita, in contrasto con i principi statali e europei di liberalizzazione e tutela della concorrenza.
Di cosa si tratta
La Regione Friuli-Venezia Giulia, con la legge 8 aprile 2016, n. 4, aveva riordinato la disciplina del settore terziario, intervenendo anche sulle regole di apertura degli esercizi commerciali, in particolare delle grandi strutture di vendita.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati più articoli della legge reg. FVG n. 4 del 2016, che modificavano la precedente legge regionale n. 29 del 2005 sul commercio. Il Governo lamentava il contrasto con la competenza statale in materia di tutela della concorrenza e con i principi di liberalizzazione delle attività economiche. La questione è stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni, tra cui l’art. 29 della legge reg. n. 29 del 2005 come modificato dalla legge n. 4 del 2016, e – in via consequenziale – l’art. 29-bis della stessa legge regionale, oltre ad altre previsioni connesse, perché introducevano vincoli e limitazioni non compatibili con i principi della concorrenza.
Il principio
La tutela della concorrenza è competenza esclusiva dello Stato: le Regioni non possono reintrodurre contingentamenti, programmazioni quantitative o autorizzazioni che ostacolino l’ingresso sul mercato delle attività commerciali, comprese le grandi strutture di vendita.
Domande e risposte
Cosa prevedevano le norme annullate?
Limiti e regole più restrittive per l’apertura delle attività commerciali, in particolare delle grandi strutture di vendita.
Perché sono incostituzionali?
Perché invadono la competenza statale sulla tutela della concorrenza e contrastano con i principi di liberalizzazione del commercio.
Le Regioni possono ancora regolare il commercio?
Sì, nei limiti delle proprie competenze, ma senza introdurre barriere all’ingresso che ostacolino la concorrenza.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sulla tutela della concorrenza
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata
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