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La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sollevate dal Consiglio di Stato su una norma della Regione Sardegna, per il modo in cui erano state prospettate in riferimento al principio di ragionevolezza.
Di cosa si tratta
Quando un giudice dubita della legittimità costituzionale di una norma deve sollevare la questione in modo chiaro e completo, indicando con precisione il parametro violato e le ragioni del contrasto. Un’ordinanza di rimessione carente o ambigua porta all’inammissibilità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato, sezione quarta, nel procedimento tra una società cooperativa e il Comune di Villasimius, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 32, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12, in riferimento al principio di ragionevolezza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni: il modo in cui erano state prospettate dal giudice rimettente, in riferimento al principio di ragionevolezza, non consentiva un esame nel merito.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve essere prospettata in modo adeguato e specifico: l’insufficiente o incongrua formulazione dell’ordinanza di rimessione, anche quando si invochi il principio di ragionevolezza, conduce a una pronuncia di inammissibilità.
Domande e risposte
Che cosa significa che la questione è «inammissibile»?
Significa che la Corte non l’ha esaminata nel merito perché il modo in cui era stata sollevata dal giudice non lo consentiva.
La norma sarda è quindi legittima?
La Corte non si è pronunciata sulla sua legittimità: l’inammissibilità riguarda il modo di proporre la questione, non il merito.
Perché conta come viene formulata l’ordinanza del giudice?
Perché la Corte può decidere solo su questioni prospettate in modo chiaro, completo e specifico quanto a parametro e ragioni del dubbio.
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