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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara in parte illegittima la legge della Regione Toscana sulle concessioni demaniali marittime: invadeva la competenza statale in materia di concorrenza. Salva invece la disposizione sui criteri di gestione, ritenuta non lesiva delle attribuzioni dello Stato.

Di cosa si tratta

Le concessioni demaniali marittime riguardano l’uso di spiagge e aree del demanio per attività come gli stabilimenti balneari. La loro disciplina tocca la concorrenza e l’ordinamento civile, materie di competenza statale. La Regione Toscana era intervenuta con disposizioni urgenti che lo Stato ha ritenuto invasive.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, comma 1, lettere a), c) e d), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31, in riferimento, tra l’altro, all’art. 117 della Costituzione (competenza statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile, secondo comma, lettere e) ed l)).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale, in quanto invasive delle competenze statali; ha invece dichiarato non fondata la questione sulla lettera a), promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. È stato inoltre dichiarato inammissibile l’intervento di un’associazione di categoria.

Il principio

La disciplina delle concessioni demaniali marittime incide su materie — tutela della concorrenza e ordinamento civile — riservate alla competenza esclusiva dello Stato; la Regione non può dettare regole che ne alterino il riparto, mentre restano legittime le previsioni che non invadono tali ambiti.

Domande e risposte

Che cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?

Le lettere c) e d) dell’art. 2, comma 1, della legge toscana, perché invadevano la competenza statale in materia di concorrenza e ordinamento civile.

La legge regionale è stata annullata del tutto?

No. La disposizione della lettera a) è stata salvata: la relativa questione è stata dichiarata non fondata.

Perché le concessioni balneari riguardano lo Stato?

Perché la loro disciplina incide sulla tutela della concorrenza e sull’ordinamento civile, materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117 Cost.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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