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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime numerose disposizioni della legge della Regione siciliana sulle risorse idriche, perché invadevano la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e della concorrenza e contrastavano con i principi della normativa nazionale ed europea sul servizio idrico integrato.
Di cosa si tratta
La Regione siciliana, con la legge 11 agosto 2015, n. 19, aveva dettato una disciplina sulla gestione delle risorse idriche. Il Governo ha impugnato molte sue previsioni, ritenendo che la Regione avesse sconfinato in ambiti riservati allo Stato e si fosse discostata dalle regole nazionali ed europee sulla copertura integrale dei costi del servizio idrico.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 1, comma 2, lettera c), 3, comma 3, lettera i), 4 (in più commi), 5, comma 2, 7, comma 3, e 11 della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015, in riferimento – tra l’altro – agli artt. 11 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione (tutela dell’ambiente e della concorrenza) e allo statuto regionale. Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di un’ampia serie di disposizioni (art. 4, commi 2, 3, 4 lettera a, 6, 7, 8 e 12; art. 3, comma 3, lettera i; artt. 11, 5, comma 2, e 7, comma 3; in via consequenziale anche l’art. 5, comma 6). Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 1, comma 2, lettera c), relativo alla proprietà pubblica delle infrastrutture idriche.
Il principio
La disciplina del servizio idrico integrato, comprese le regole sulla copertura integrale dei costi attraverso la tariffa, attiene alla tutela dell’ambiente e della concorrenza, riservata allo Stato; la Regione non può introdurre regole che ne riducano l’effettività o si discostino dai principi nazionali ed europei.
Domande e risposte
Quali norme sono state annullate?
La gran parte delle disposizioni impugnate dell’art. 4 e altre previsioni connesse (artt. 3, 5, 7, 11), nei termini precisati dal dispositivo.
Tutto il ricorso è stato accolto?
No. La questione sull’art. 1, comma 2, lettera c), riguardante la proprietà pubblica delle infrastrutture, è stata dichiarata non fondata.
Perché conta la copertura dei costi?
Perché le norme nazionali ed europee impongono che la tariffa assicuri la copertura integrale dei costi del servizio: regole regionali che la rendano inadeguata invadono la competenza statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze: tutela dell’ambiente e della concorrenza riservate allo Stato
- Art. 42 della Costituzione — proprietà, evocato per la questione sulle infrastrutture (dichiarata non fondata)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.