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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili e manifestamente infondate le questioni sollevate sulla disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova per gli imputati adulti.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Prato dubitava della legittimità dell’istituto della messa alla prova introdotto per gli adulti (art. 168-bis c.p. e artt. 464-bis e seguenti c.p.p.), sotto vari profili.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 168-bis del codice penale e gli artt. 464-bis e seguenti del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost. Rimettente: Tribunale ordinario di Prato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative agli artt. 464-bis e seguenti c.p.p. e manifestamente infondate quelle relative all’art. 168-bis c.p.
Il principio
Le censure sulla disciplina della messa alla prova per adulti, proposte in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., non superano il vaglio di ammissibilità e di non manifesta infondatezza nei termini in cui erano state formulate dal rimettente.
Domande e risposte
Cos’è la messa alla prova per adulti?
È un istituto che consente la sospensione del procedimento penale con affidamento dell’imputato a un programma di trattamento; qui ne era contestata la disciplina.
Qual è stato l’esito?
Le questioni sugli artt. 464-bis e seguenti c.p.p. sono state dichiarate manifestamente inammissibili; quelle sull’art. 168-bis c.p. manifestamente infondate.
Quali parametri costituzionali erano invocati?
Gli artt. 3 (uguaglianza), 24 (diritto di difesa) e 27 (funzione della pena) della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro invocato
- Art. 27 della Costituzione — principi in materia di responsabilità penale e funzione della pena, parametro invocato
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