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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’abrogazione dell’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti: la riforma del lavoro del 2012 non ha effetto retroattivo, sicché per la disoccupazione maturata nel 2012 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Di cosa si tratta

Un lavoratore agricolo si era visto negare l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti per il 2012, in quanto liquidata nel 2013 dopo l’abrogazione disposta dalla riforma Fornero. Il giudice del lavoro dubitava della legittimità di tale effetto.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2, commi 3, 24 e 69, lettera b), della legge n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. Rimettente: Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione, nei sensi di cui in motivazione: la norma abrogativa va interpretata nel senso che la disciplina previgente continua a operare per la disoccupazione riferita al 2012, perché il diritto si perfeziona quando maturano i suoi elementi costitutivi, indipendentemente dal momento della liquidazione.

Il principio

La disciplina applicabile a una prestazione previdenziale si individua in base alla normativa vigente quando si completa la fattispecie costitutiva del diritto; il momento della liquidazione è ininfluente. La riforma non ha disposto la caducazione retroattiva dei diritti già maturati.

Domande e risposte

La riforma del 2012 ha cancellato i diritti già maturati?

No. Per la disoccupazione riferita al 2012 resta applicabile la disciplina previgente: il diritto sorge quando maturano i suoi presupposti, non quando viene liquidato.

Da cosa dipende la disciplina applicabile?

Dalla normativa vigente nel momento in cui si perfezionano gli elementi costitutivi del diritto; la data del pagamento non rileva.

La questione è stata accolta?

No, è stata dichiarata non fondata, ma con un’interpretazione adeguatrice, «nei sensi di cui in motivazione», che tutela il lavoratore.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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