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È illegittima la norma valdostana che qualificava come «fiduciari», e quindi revocabili in qualsiasi momento, gli incarichi di Comandante e Vice Comandante regionale dei vigili del fuoco: si tratta di incarichi dirigenziali non apicali, per i quali la revoca ad nutum lede il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Di cosa si tratta
La legge della Valle d’Aosta equiparava il Comandante regionale dei vigili del fuoco alle figure apicali della Presidenza, rendendo il suo incarico revocabile a discrezione e correlato alla durata in carica del Presidente.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 11, comma 2-bis, della legge Regione Valle d’Aosta n. 22/2010, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 97 Cost. Rimettente: Tribunale ordinario di Aosta.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte relativa al Comandante regionale dei vigili del fuoco e, in via consequenziale, anche per il Vice Comandante; ha invece dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Il principio
Gli incarichi dirigenziali non apicali non possono essere assoggettati a revoca discrezionale e correlata alla durata dell’organo politico: tale regime, ammesso solo per gli incarichi di vertice caratterizzati da stretto intuitus personae, viola i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
Domande e risposte
Perché l’incarico del Comandante dei vigili del fuoco non poteva essere fiduciario?
Perché non è un incarico apicale di diretta collaborazione con l’organo politico: la revoca discrezionale è ammessa solo per i vertici amministrativi.
Quale principio costituzionale è stato violato?
Il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, tutelati dall’art. 97 della Costituzione.
Cosa significa dichiarazione in via consequenziale?
La Corte ha esteso la declaratoria di illegittimità anche al Vice Comandante, pur non specificamente censurato, perché nella stessa identica posizione.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, parametro su cui si fonda la decisione
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