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La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalla Corte d’appello di Roma su una serie di norme statali in materia di personale pubblico e proroga di termini.
Di cosa si tratta
Il giudizio principale riguardava una controversia in cui veniva in rilievo, nei confronti di ANAS spa, la disciplina statale in materia di personale e di termini, oggetto delle norme impugnate.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 36 del d.l. n. 98/2011, l’art. 11 del d.l. n. 216/2011 e l’art. 12 del d.l. n. 95/2012, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. Rimettente: Corte d’appello di Roma.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.
Il principio
Le questioni proposte dalla Corte d’appello di Roma, riferite agli artt. 3, 51 e 97 Cost., non hanno superato il vaglio di ammissibilità nei termini in cui erano state formulate.
Domande e risposte
Quale è stato l’esito della decisione?
La manifesta inammissibilità delle questioni, dichiarata senza esame del merito.
Quali norme erano impugnate?
Norme statali in materia di personale pubblico e proroga di termini contenute nei d.l. n. 98/2011, n. 216/2011 e n. 95/2012.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3 (uguaglianza), 51 (accesso ai pubblici uffici) e 97 (buon andamento) della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato
- Art. 51 della Costituzione — accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza, parametro invocato
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, parametro invocato
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