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La Corte ha dichiarato non fondata la questione sul meccanismo che fa decorrere gli effetti dell’aspettativa per motivi elettorali dal provvedimento dell’amministrazione o, in mancanza, dal quinto giorno successivo alla domanda: la disciplina non viola il diritto di elettorato passivo.
Di cosa si tratta
Un funzionario di pubblica sicurezza, candidato al Consiglio regionale, aveva chiesto l’aspettativa per rimuovere la causa di ineleggibilità; l’amministrazione non aveva provveduto entro cinque giorni, con effetti tardivi sulla validità dell’elezione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2, quinto comma, della legge n. 154/1981 (ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive locali e regionali), in riferimento all’art. 51 Cost. Rimettente: Corte d’appello di Catanzaro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 51 Cost.
Il principio
La disciplina che subordina la rimozione della causa di ineleggibilità all’effettiva cessazione delle funzioni, con decorrenza dal provvedimento amministrativo o dal quinto giorno successivo alla domanda, non lede il diritto di elettorato passivo garantito dall’art. 51 Cost.
Domande e risposte
Cosa rimuove la causa di ineleggibilità?
L’effettiva cessazione delle funzioni, ad esempio tramite collocamento in aspettativa, entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Quando decorrono gli effetti dell’aspettativa?
Dal provvedimento dell’amministrazione oppure, in mancanza, dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda.
Questo meccanismo viola il diritto a candidarsi?
No. La Corte ha ritenuto che la disciplina non leda il diritto di elettorato passivo tutelato dall’art. 51 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 51 della Costituzione — accesso alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, parametro su cui verte la decisione
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