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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondate, con interpretazione adeguatrice, le censure sulla norma che consente corsi universitari in lingua straniera: gli atenei possono affiancare corsi in inglese a quelli in italiano, ma non possono erogare interi corsi di studio esclusivamente in una lingua diversa dall’italiano.

Di cosa si tratta

Il Politecnico di Milano aveva deliberato di attivare interi corsi di laurea magistrale e di dottorato esclusivamente in lingua inglese. Alcuni docenti hanno impugnato la delibera, e il Consiglio di Stato ha dubitato della legge che consente l’internazionalizzazione dell’offerta formativa.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 6 e 33 della Costituzione, questione sull’art. 2, comma 2, lettera l), della legge n. 240 del 2010, nella parte in cui consentirebbe l’attivazione generalizzata ed esclusiva di corsi in lingua straniera.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni nei sensi di cui in motivazione: la norma è legittima se interpretata in modo da non consentire l’erogazione di interi corsi di studio esclusivamente in lingua straniera, restando ammissibili i singoli insegnamenti in lingua straniera e l’affiancamento di corsi in inglese a quelli in italiano.

Il principio

Il primato della lingua italiana, l’eguaglianza nell’accesso all’istruzione e la libertà di insegnamento impediscono di escludere integralmente l’italiano da interi corsi di studio universitari; l’internazionalizzazione è legittima ma deve rispettare tali principi.

Domande e risposte

Gli atenei possono fare corsi in inglese?

Sì: possono affiancare corsi in lingua straniera a quelli in italiano e attivare singoli insegnamenti anche solo in lingua straniera, con ragionevolezza.

Cosa è vietato?

Erogare interi corsi di studio esclusivamente in una lingua diversa dall’italiano, escludendo del tutto la lingua ufficiale della Repubblica.

Quali principi tutela la decisione?

Il primato della lingua italiana, l’eguaglianza nell’accesso agli studi e la libertà di insegnamento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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