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La Corte dichiara non fondate, con interpretazione adeguatrice, le censure sulla norma che consente corsi universitari in lingua straniera: gli atenei possono affiancare corsi in inglese a quelli in italiano, ma non possono erogare interi corsi di studio esclusivamente in una lingua diversa dall’italiano.
Di cosa si tratta
Il Politecnico di Milano aveva deliberato di attivare interi corsi di laurea magistrale e di dottorato esclusivamente in lingua inglese. Alcuni docenti hanno impugnato la delibera, e il Consiglio di Stato ha dubitato della legge che consente l’internazionalizzazione dell’offerta formativa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 6 e 33 della Costituzione, questione sull’art. 2, comma 2, lettera l), della legge n. 240 del 2010, nella parte in cui consentirebbe l’attivazione generalizzata ed esclusiva di corsi in lingua straniera.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni nei sensi di cui in motivazione: la norma è legittima se interpretata in modo da non consentire l’erogazione di interi corsi di studio esclusivamente in lingua straniera, restando ammissibili i singoli insegnamenti in lingua straniera e l’affiancamento di corsi in inglese a quelli in italiano.
Il principio
Il primato della lingua italiana, l’eguaglianza nell’accesso all’istruzione e la libertà di insegnamento impediscono di escludere integralmente l’italiano da interi corsi di studio universitari; l’internazionalizzazione è legittima ma deve rispettare tali principi.
Domande e risposte
Gli atenei possono fare corsi in inglese?
Sì: possono affiancare corsi in lingua straniera a quelli in italiano e attivare singoli insegnamenti anche solo in lingua straniera, con ragionevolezza.
Cosa è vietato?
Erogare interi corsi di studio esclusivamente in una lingua diversa dall’italiano, escludendo del tutto la lingua ufficiale della Repubblica.
Quali principi tutela la decisione?
Il primato della lingua italiana, l’eguaglianza nell’accesso agli studi e la libertà di insegnamento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e parità nell’accesso all’istruzione
- Art. 6 della Costituzione — principio dell’ufficialità della lingua italiana, ricavabile a contrario
- Art. 33 della Costituzione — libertà di insegnamento e autonomia universitaria
- Art. 34 della Costituzione — diritto all’istruzione anche per i privi di mezzi
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