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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005 in materia di stupefacenti: quella norma era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 32 del 2014, dunque la questione è divenuta priva di oggetto.
Di cosa si tratta
Il giudice di Viterbo dubitava della legittimità della disciplina sugli stupefacenti introdotta dall’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, convertito dalla legge n. 49 del 2006. Ma la Corte aveva già rimosso quella norma con la storica sentenza n. 32 del 2014.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Viterbo aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, perché divenuta priva di oggetto: la sentenza n. 32 del 2014 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale che ha ad oggetto una norma già dichiarata incostituzionale è manifestamente inammissibile, perché priva di oggetto.
Domande e risposte
Perché la questione è inammissibile?
Perché la norma impugnata era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 32 del 2014, quindi non esisteva più un oggetto da giudicare.
Cosa aveva deciso la sentenza n. 32 del 2014?
Aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005 sulla disciplina degli stupefacenti.
Che tipo di pronuncia è questa?
Un’ordinanza di manifesta inammissibilità, adottata in camera di consiglio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro di eguaglianza/ragionevolezza evocato dal rimettente
- Art. 77 della Costituzione — parametro sui presupposti della decretazione d’urgenza
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