Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara illegittima una disposizione della Regione Abruzzo che invadeva la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Di cosa si tratta
La legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016 modificava precedenti leggi regionali incidendo su profili di tutela ambientale, materia che la Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali).
La decisione della Corte
Riservata a separata pronuncia la decisione sulle restanti questioni, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016.
Il principio
La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): la Regione non può ridurre il livello di protezione fissato dalla normativa statale.
Domande e risposte
Su cosa interveniva la norma abruzzese?
Su profili di tutela ambientale, modificando precedenti leggi regionali.
Perché è stata annullata?
Perché la tutela dell’ambiente è riservata in via esclusiva allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera s).
La Corte ha deciso tutto il ricorso?
No: ha riservato a separata pronuncia le restanti questioni, decidendo solo sull’art. 4.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.