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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla nomina dei componenti di derivazione ministeriale negli Ordini delle professioni sanitarie.
Di cosa si tratta
Si discuteva della disciplina che prevede componenti di nomina ministeriale negli organi degli Ordini delle professioni sanitarie, sospettata di compromettere l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Milano ha sollevato la questione sull’art. 17 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, per carenze nella prospettazione da parte del giudice rimettente.
Il principio
La questione di legittimità deve essere proposta in modo completo e adeguatamente motivato sulla rilevanza: una prospettazione carente conduce alla manifesta inammissibilità, senza esame del merito.
Domande e risposte
Cosa contestava il giudice?
La presenza di componenti di nomina ministeriale negli Ordini delle professioni sanitarie, ritenuta lesiva dell’indipendenza dell’organo.
Cosa significa «manifesta inammissibilità»?
Che la Corte non esamina il merito perché la questione è mal posta o carente nei suoi presupposti.
Quali parametri erano invocati?
L’indipendenza e l’imparzialità del giudice (artt. 108 e 111) e il giusto processo CEDU tramite l’art. 117, primo comma.
Norme collegate
- Art. 108 della Costituzione — indipendenza delle giurisdizioni speciali evocata
- Art. 111 della Costituzione — principio di terzietà e imparzialità del giudice
- Art. 117 della Costituzione — vincolo CEDU (art. 6) tramite l’art. 117, primo comma
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