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La Corte dichiara inammissibili le questioni sulla confisca prevista per gli illeciti di abuso di mercato: pur riconoscendo i profili problematici, non può sostituirsi al legislatore.
Di cosa si tratta
Erano in discussione le sanzioni amministrative «punitive» in materia di abusi di mercato, in particolare la confisca disciplinata dall’art. 187-sexies del Testo unico della finanza, sospettata di sproporzione rispetto al fatto.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di Cassazione ha sollevato le questioni sull’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) e sull’art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, ritenendo che l’intervento richiesto eccedesse i propri poteri e spettasse a una scelta riservata al legislatore.
Il principio
Anche di fronte a una possibile sproporzione delle sanzioni amministrative punitive, la Corte non può riscrivere la misura quando ciò richiederebbe una pluralità di soluzioni discrezionali rimesse al legislatore.
Domande e risposte
Cos’è l’art. 187-sexies TUF?
Una norma che prevede la confisca in caso di illeciti amministrativi di abuso di mercato (insider trading e manipolazione).
Perché la questione è inammissibile?
Perché la correzione richiesta avrebbe imposto scelte discrezionali spettanti al legislatore, non alla Corte.
Le sanzioni sono state confermate?
La Corte non le ha annullate: ha ritenuto di non poter intervenire, lasciando la materia al legislatore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza e proporzionalità della sanzione
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità in materia punitiva
- Art. 117 della Costituzione — vincolo CEDU (art. 7) tramite l’art. 117, primo comma
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