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La Corte dichiara non fondate, nei limiti di motivazione, le questioni sul tetto ai compensi degli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Di cosa si tratta

La disciplina contestata fissava limiti ai compensi degli amministratori di società partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201 del 2011 («Salva Italia»), convertito dalla legge n. 214 del 2011, sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 97 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, confermando la disciplina sui tetti retributivi.

Il principio

Il contenimento dei compensi degli amministratori delle società pubbliche è misura ragionevole di coordinamento della finanza pubblica e non viola né l’eguaglianza, né la libertà d’impresa, né il principio di buon andamento.

Domande e risposte

Chi è colpito dalla norma?

Gli amministratori di società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni, ai quali si applica un tetto retributivo.

La norma è stata confermata?

Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: il tetto ai compensi resta valido.

Quali parametri erano invocati?

Eguaglianza (art. 3), riserva di legge per le prestazioni imposte (art. 23), libertà d’impresa (art. 41) e buon andamento (art. 97).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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