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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’aggravamento della libertà vigilata: in caso di trasgressioni gravi non è irragionevole prevedere il passaggio a una misura detentiva anziché alla confisca.

Di cosa si tratta

Un magistrato di sorveglianza doveva decidere sull’aggravamento della libertà vigilata di un soggetto che aveva ripetutamente violato le prescrizioni. Il difensore chiedeva di applicare la confisca anziché l’assegnazione a una casa di lavoro o colonia agricola, misura detentiva ritenuta sproporzionata.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 231, secondo comma, del codice penale e gli artt. 676, comma 1, e 679, comma 1, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 13 (primo e secondo comma) e 24, secondo comma, della Costituzione. La questione era sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Napoli.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sugli artt. 676 e 679 cod. proc. pen. e ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sull’art. 231, secondo comma, cod. pen.

Il principio

In caso di trasgressioni di particolare gravità degli obblighi della libertà vigilata, la previsione dell’aggravamento mediante misura detentiva, in luogo della confisca, non viola i parametri costituzionali evocati e rientra nelle scelte rimesse al legislatore.

Domande e risposte

Cosa chiedeva il giudice rimettente?

Di poter applicare la confisca, ritenuta meno afflittiva, in luogo dell’assegnazione a una casa di lavoro o colonia agricola, in caso di gravi trasgressioni della libertà vigilata.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato inammissibili le questioni sulle norme processuali (artt. 676 e 679 cod. proc. pen.) e non fondate, nei sensi di motivazione, quelle sull’art. 231 del codice penale.

Significa che le misure detentive in questi casi sono sempre legittime?

La Corte ha escluso l’illegittimità nei termini prospettati: la scelta tra misure in caso di trasgressioni gravi rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola i parametri invocati.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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