Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato integralmente illegittima la legge della Regione Molise sui disturbi dello spettro autistico, perché interveniva in materia di organizzazione e spesa sanitaria in violazione dei vincoli del piano di rientro dal disavanzo e delle competenze del Commissario ad acta.
Di cosa si tratta
La Regione Molise, sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario e con un Commissario ad acta, aveva approvato una legge che disciplinava percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per i disturbi dello spettro autistico, con misure organizzative e di spesa.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnata l’intera legge della Regione Molise n. 16 del 2017 (con vari articoli), in riferimento all’art. 120, secondo comma, e all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per interferenza con le funzioni del Commissario ad acta e violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica. Il ricorso era del Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Molise n. 16 del 2017.
Il principio
Una Regione sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario non può adottare norme di organizzazione e spesa che interferiscano con le funzioni del Commissario ad acta e con i vincoli di coordinamento della finanza pubblica.
Domande e risposte
Perché la legge è stata annullata per intero?
Perché nel suo complesso interveniva su organizzazione e spesa sanitaria in contrasto con i vincoli del piano di rientro e con le competenze del Commissario ad acta.
La finalità di tutela delle persone con autismo è stata messa in discussione?
No. La Corte non ha valutato il merito sociale, ma il rispetto dei limiti di competenza e dei vincoli finanziari che la Regione, in piano di rientro, era tenuta a osservare.
Che cos’è un piano di rientro sanitario?
È lo strumento con cui una Regione in disavanzo si impegna a riequilibrare i conti della sanità; comporta vincoli di spesa e organizzazione e, spesso, la nomina di un Commissario ad acta.
Norme collegate
- Art. 120 della Costituzione — parametro relativo al potere sostitutivo e alle funzioni del Commissario ad acta
- Art. 117 della Costituzione — parametro sul coordinamento della finanza pubblica
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.