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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995. Il calcolo della pensione ai superstiti di chi muore prima dei 57 anni, con coefficiente bloccato a quell’età, non viola la Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma del sistema pensionistico) prevede che, se l’assicurato muore a un’età inferiore a 57 anni, la pensione ai superstiti sia calcolata assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni, senza aggiornamento ai successivi innalzamenti dell’età pensionabile.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, lamentando l’irragionevolezza del coefficiente non attualizzato e la lesione dell’adeguatezza della prestazione previdenziale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La scelta del legislatore di ancorare il coefficiente all’età di 57 anni rientra nella ragionevole sostenibilità del sistema pensionistico e individua un punto di equilibrio coerente con i valori costituzionali in gioco.
Il principio
Il legislatore può modulare il calcolo delle pensioni ai superstiti secondo criteri di sostenibilità del sistema previdenziale; la mancata attualizzazione del coefficiente non è irragionevole se realizza un punto di equilibrio ragionevole tra adeguatezza della prestazione e tenuta complessiva del sistema.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995?
Che, se l’assicurato muore prima dei 57 anni, la pensione ai superstiti si calcoli con il coefficiente di trasformazione relativo a quell’età.
Perché la questione è stata respinta?
Perché la scelta del legislatore è un ragionevole punto di equilibrio coerente con la sostenibilità del sistema pensionistico.
L’importo della pensione cambia per effetto della sentenza?
No: la disciplina resta invariata e il coefficiente continua a essere bloccato all’età di 57 anni.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, parametro della questione
- Art. 38 della Costituzione — adeguatezza delle prestazioni previdenziali
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