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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime numerose disposizioni della legge della Regione Abruzzo «Impresa Abruzzo» in materia di semplificazione e procedimento amministrativo, perché si discostavano dalle norme statali che costituiscono livelli essenziali e principi uniformi.

Di cosa si tratta

Per favorire competitività e sviluppo delle imprese, la Regione Abruzzo aveva modificato vari profili del procedimento amministrativo (semplificazione, amministrazione unica, sistema dei controlli) in modo non allineato alla disciplina statale, in particolare alla legge n. 241 del 1990 e ai decreti attuativi della riforma Madia.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 6 (commi 1, 2 e 6), 7 (commi 6, 7, 8 lettera c, e 9) e 8 (comma 2) della legge della Regione Abruzzo n. 51 del 2017, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e), m) e s), della Costituzione, in relazione a varie norme statali interposte. Il ricorso era del Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni degli artt. 6, 7 e 8, nella parte in cui non rinviavano alle corrispondenti regole statali (in tema di termini, silenzio-assenso, conferenza di servizi, controlli AIA), dichiarando invece non fondata una delle censure sull’art. 7, comma 6, lettera b).

Il principio

La Regione non può modificare i profili del procedimento amministrativo che lo Stato disciplina come livelli essenziali delle prestazioni o secondo principi uniformi, riservati alla competenza esclusiva statale.

Domande e risposte

Cosa contestava lo Stato alla legge abruzzese?

Di aver modificato istituti del procedimento amministrativo (semplificazione, termini, controlli) discostandosi dalla disciplina statale uniforme, in particolare dalla legge n. 241 del 1990.

Qual è stato l’esito?

L’illegittimità di numerose disposizioni degli artt. 6, 7 e 8, con esclusione di una censura ritenuta non fondata sull’art. 7, comma 6, lettera b).

Perché la materia è riservata allo Stato?

Perché molti profili del procedimento costituiscono livelli essenziali delle prestazioni e principi uniformi, che rientrano nella competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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