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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulla legge della Regione Molise in materia di esche avvelenate: dopo l’abrogazione integrale della legge impugnata, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione non si era costituita.
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva impugnato in via principale una legge regionale del Molise che vietava l’uso e la detenzione di esche e bocconi avvelenati, ritenendo che invadesse materie di competenza statale. In corso di giudizio la legge regionale è stata interamente abrogata da una successiva legge regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnata la legge della Regione Molise n. 15 del 2017, in riferimento all’art. 117, commi secondo (lettere g, l, r, s) e terzo, della Costituzione, per asserita invasione di competenze esclusive statali e violazione di principi fondamentali in materia di tutela della salute. Il ricorso era stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo che la legge abrogata non avesse trovato applicazione, ha rinunciato al ricorso; in mancanza di costituzione della Regione resistente, la rinuncia comporta l’estinzione del giudizio.
Il principio
Nel giudizio in via principale la rinuncia al ricorso, in assenza di costituzione della parte resistente, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Domande e risposte
Perché il processo si è estinto?
Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso dopo l’abrogazione della legge regionale e la Regione non si era costituita in giudizio: in questi casi la rinuncia comporta l’estinzione.
La Corte ha detto se la legge regionale fosse incostituzionale?
No. Non si è pronunciata nel merito: il giudizio si è chiuso per ragioni processuali, con la dichiarazione di estinzione.
Cosa rileva l’abrogazione della legge impugnata?
Ha indotto lo Stato a rinunciare, sul presupposto che la norma non avesse trovato applicazione nel periodo intermedio; di per sé l’abrogazione non equivale a una dichiarazione di illegittimità.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro evocato sul riparto di competenze tra Stato e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.