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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla norma della Valle d’Aosta che prorogava l’efficacia delle graduatorie di concorso dell’Azienda USL regionale: la disposizione è stata ritenuta compatibile con lo Statuto speciale e con la Costituzione.
Di cosa si tratta
La Regione Valle d’Aosta aveva prorogato la validità delle graduatorie di selezioni pubbliche bandite dall’Azienda USL per il reclutamento del personale del comparto. Il Governo riteneva che ciò eccedesse le competenze regionali in materia di ordinamento civile e organizzazione amministrativa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso le questioni, in riferimento agli artt. 2 e 3 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta (legge cost. n. 4 del 1948) e agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, sull’art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 22 dicembre 2017, n. 23.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 23 del 2017.
Il principio
La proroga dell’efficacia delle graduatorie concorsuali dell’Azienda USL rientra nelle competenze della Regione a statuto speciale e non viola il principio di eguaglianza, il buon andamento dell’amministrazione né le competenze statali in materia di ordinamento civile.
Domande e risposte
Che cosa prevedeva la norma valdostana?
La proroga dell’efficacia delle graduatorie di selezioni pubbliche bandite dall’Azienda USL della Valle d’Aosta per il reclutamento del personale del comparto.
Perché il Governo l’aveva impugnata?
Perché riteneva che la Regione avesse invaso le competenze statali, in particolare in materia di ordinamento civile, e violato l’eguaglianza e il buon andamento.
Come si è conclusa la causa?
La Corte ha ritenuto le questioni non fondate, salvando la norma regionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, ritenuto non violato
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità dell’amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze, in particolare l’ordinamento civile riservato allo Stato
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