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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Imperia sulle norme della legge n. 251 del 2005 in materia di recidiva e bilanciamento delle circostanze, sollevate in riferimento al diritto dell’Unione europea.

Di cosa si tratta

La legge n. 251 del 2005 (cosiddetta «ex Cirielli») ha modificato la disciplina della recidiva, delle attenuanti generiche e del giudizio di comparazione tra circostanze. Il giudice di Imperia dubitava della compatibilità di alcune di queste norme con vincoli derivanti dal diritto europeo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Imperia ha sollevato le questioni sugli artt. 6, commi 1, 2, 4 e 5, e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8, punto 6, della decisione quadro 2004/68/GAI sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei minori.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Imperia.

Il principio

Quando le questioni sono formulate in modo da non consentire un effettivo scrutinio nel merito — anche con riferimento ai parametri europei richiamati — la Corte le dichiara manifestamente inammissibili senza pronunciarsi sulla fondatezza.

Domande e risposte

Che cosa significa «manifestamente inammissibile»?

Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché presenta vizi evidenti che ne impediscono l’esame (ad esempio nella formulazione o nella rilevanza).

Quali norme erano in discussione?

Disposizioni della legge n. 251 del 2005 in tema di attenuanti generiche, recidiva e giudizio di comparazione delle circostanze per i recidivi.

Quali parametri costituzionali erano invocati?

Gli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione a una decisione quadro dell’Unione europea.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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