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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sulla legge della Regione Lombardia n. 24 del 2017, che prevedeva azioni di prevenzione della radicalizzazione violenta coinvolgendo anche la polizia locale.

Di cosa si tratta

L’ordine pubblico e la sicurezza sono materie di competenza esclusiva dello Stato. Le Regioni possono però intervenire con misure di informazione, formazione e ricerca volte a conoscere e prevenire i fenomeni di radicalizzazione, purché non invadano le competenze statali in materia penale e di pubblica sicurezza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 6, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 24 del 2017, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, sostenendo che il coinvolgimento della polizia locale in attività di prevenzione del terrorismo invadesse la competenza esclusiva dello Stato in tema di ordine pubblico e sicurezza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale.

Il principio

Il principio: la legge regionale che promuove informazione, formazione e ricerca per prevenire la radicalizzazione violenta non invade la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, se correttamente interpretata nel rispetto dell’art. 117, lettera h), Cost.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma regionale?

Azioni coordinate, anche con la polizia locale, per intensificare la prevenzione nei confronti di soggetti vicini all’estremismo e alla radicalizzazione.

Quale competenza si temeva violata?

Quella esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ex art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato la questione non fondata, nei sensi di cui in motivazione.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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