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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte incostituzionale la legge di stabilità della Regione Siciliana per il 2017, annullando diverse disposizioni impugnate dal Governo e respingendo invece le censure su altre norme.
Di cosa si tratta
Lo Stato impugna spesso le leggi finanziarie regionali quando ritiene che invadano competenze statali o violino vincoli di finanza pubblica. In questo caso il Governo ha contestato vari articoli della legge di stabilità siciliana per il 2017, su materie diverse (tra cui spesa, sport, ambiente, ticket sanitario).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 17, 23, 26, 43, 48, 50, 54, 55 e 56 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (legge di stabilità regionale 2017), in riferimento agli artt. 3, 9, 81 terzo comma e 117, commi primo, secondo lettere l) ed s), e terzo, della Costituzione, oltre che agli artt. 14 e 17 dello statuto siciliano.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 23, 26, 48, 54, 55 e 56 (quest’ultimo in parte) della legge regionale n. 16 del 2017, riservando ad altre pronunce le ulteriori questioni. Ha invece dichiarato non fondate le censure relative agli artt. 17 e 43 della stessa legge.
Il principio
Anche la legge finanziaria di una Regione a statuto speciale deve rispettare i limiti statali in materie come l’ordinamento civile, la tutela dell’ambiente e i vincoli di finanza pubblica: le norme che li superano sono incostituzionali, mentre quelle che restano nei confini delle competenze regionali si salvano.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte?
Ha annullato diversi articoli della legge di stabilità siciliana 2017 e ha respinto le censure su altri (artt. 17 e 43).
Chi aveva impugnato la legge?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, cioè il Governo nazionale.
Tutte le norme sono state bocciate?
No: la Corte ha annullato solo alcune disposizioni, salvandone altre e rinviando ad altre pronunce le ulteriori questioni.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 81 della Costituzione — Equilibrio di bilancio e copertura delle spese.
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze tra Stato e Regioni, in particolare ordinamento civile e tutela dell’ambiente.
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