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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme che, per i lavoratori autonomi già in possesso dei requisiti per la pensione, non escludevano dal calcolo la contribuzione successiva quando questa finiva per ridurre l’importo del trattamento già maturato.
Di cosa si tratta
Un lavoratore autonomo che ha già raggiunto i requisiti per la pensione, ma continua a lavorare e a versare contributi, si aspetta che quei versamenti aggiuntivi non peggiorino la sua posizione. In alcuni casi, però, il meccanismo di calcolo portava paradossalmente a una pensione più bassa rispetto a quella spettante alla data del raggiungimento dei requisiti.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 primo e secondo comma, 35 primo comma, e 38 primo e secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1990 e dell’art. 1, comma 18, della legge n. 335 del 1995, nella parte in cui non escludono dal computo la contribuzione successiva quando comporti un trattamento pensionistico meno favorevole.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni nella parte in cui, per il lavoratore autonomo che prosegua la contribuzione dopo aver maturato l’anzianità minima, non prevedono l’esclusione dal computo della contribuzione successiva ove essa comporti una pensione meno favorevole.
Il principio
È irragionevole e contrario alla tutela previdenziale che la prosecuzione del lavoro e dei versamenti contributivi si traduca in una pensione inferiore: la contribuzione aggiuntiva non può mai penalizzare l’assicurato rispetto a quanto già maturato.
Domande e risposte
Qual era il problema?
Che continuare a lavorare e versare contributi poteva, in certi casi, ridurre l’importo della pensione già maturata dal lavoratore autonomo.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato incostituzionali le norme nella parte in cui non escludevano dal calcolo la contribuzione successiva quando produceva un trattamento meno favorevole.
Chi aveva sollevato la questione?
La Corte d’appello di Trieste, in un giudizio promosso da un lavoratore autonomo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 35 della Costituzione — Tutela del lavoro in tutte le sue forme.
- Art. 38 della Costituzione — Diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.
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