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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Siciliana che introduceva l’elezione diretta dei vertici dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, in contrasto con i principi della riforma nazionale degli enti di area vasta (legge n. 56 del 2014).
Di cosa si tratta
Dopo l’abolizione delle province, lo Stato ha riformato gli enti territoriali intermedi (città metropolitane e nuovi enti di area vasta) con la legge n. 56 del 2014, prevedendo organi a elezione di secondo grado, cioè scelti dagli amministratori dei Comuni e non direttamente dai cittadini. La Regione Siciliana, dotata di autonomia speciale, aveva invece previsto per i propri enti l’elezione diretta da parte degli elettori.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 17, in riferimento agli artt. 3, 5 e 117, secondo comma lettera p) e terzo comma, della Costituzione, in relazione ai principi di grande riforma economica e sociale contenuti nella legge n. 56 del 2014 e agli artt. 14, 15 e 17 dello statuto della Regione siciliana.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 e dell’art. 7, lettere b), c) ed e), della legge regionale n. 17 del 2017. Anche l’autonomia speciale siciliana deve rispettare i principi di grande riforma economica e sociale fissati dalla legge n. 56 del 2014, tra cui l’elezione di secondo grado degli organi di area vasta.
Il principio
I principi della riforma nazionale degli enti di area vasta, qualificati come grande riforma economica e sociale, costituiscono un limite anche per le Regioni a statuto speciale, che non possono introdurre l’elezione diretta in luogo di quella di secondo grado.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la legge siciliana bocciata?
L’elezione diretta da parte dei cittadini dei vertici dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.
Perché è stata dichiarata incostituzionale?
Perché contrastava con i principi di grande riforma economica e sociale della legge n. 56 del 2014, che prevede organi a elezione di secondo grado e vincola anche le Regioni speciali.
L’autonomia speciale non bastava a salvarla?
No: la Corte ha ribadito che anche la Regione Siciliana deve rispettare quei principi fondamentali di riforma.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, evocato tra i parametri della censura.
- Art. 5 della Costituzione — Principio autonomistico e di unità della Repubblica.
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di legislazione elettorale e ordinamento degli enti locali.
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