Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2014 in materia di taglio boschivo e autorizzazione paesaggistica, e ha dichiarato estinto il processo sull’art. 8, comma 4, relativo all’apertura di nuovi esercizi commerciali.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Bolzano gode di competenze legislative ampie ma deve rispettare le norme statali fondamentali, tra cui il Codice dei beni culturali e del paesaggio. La controversia riguardava una norma provinciale sul taglio del legname e i suoi rapporti con l’autorizzazione paesaggistica.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 8, comma 4, e 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014. La prima disposizione, in tema di nuovi esercizi commerciali, sarebbe stata in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; la seconda, sul taglio boschivo, con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e con il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 12, comma 2 (autorizzazione paesaggistica e taglio boschivo) e ha dichiarato estinto il processo quanto all’art. 8, comma 4.

Il principio

Il principio: la norma provinciale sul taglio boschivo, se correttamente interpretata, si applica alle sole attività agro-silvo-pastorali che non comportano alterazione paesaggistica e non amplia illegittimamente le ipotesi di esclusione dell’autorizzazione paesaggistica.

Domande e risposte

Quali norme erano impugnate?

Gli artt. 8, comma 4 (esercizi commerciali), e 12, comma 2 (taglio boschivo), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2014.

Come si è concluso il giudizio sull’art. 8?

Con la dichiarazione di estinzione del processo.

E sull’art. 12?

La questione è stata dichiarata non fondata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.