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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate contro la norma che ha abrogato alcuni reati introducendo illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili. La questione non è stata esaminata nel merito.
Di cosa si tratta
Il decreto legislativo n. 7 del 2016 ha abrogato alcuni reati trasformandoli in illeciti civili, puniti con sanzioni pecuniarie civili anziché con la sanzione penale. Il caso riguarda l’applicazione di questa riforma in un procedimento penale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Pistoia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.lgs. n. 7 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate. Non vi è stata pronuncia nel merito: la norma impugnata resta in vigore.
Il principio
Le questioni che non superano il vaglio di ammissibilità non vengono esaminate nel merito dalla Corte, che le dichiara inammissibili lasciando intatta la disciplina impugnata.
Domande e risposte
Cosa aveva fatto il d.lgs. n. 7 del 2016?
Aveva abrogato alcuni reati introducendo illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili al posto della sanzione penale.
La Corte ha modificato la disciplina?
No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, senza pronunciarsi sul merito; la norma resta in vigore.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3 (eguaglianza), 25 (legalità penale) e 70 (funzione legislativa) della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità in materia penale
- Art. 70 della Costituzione — esercizio della funzione legislativa
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