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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni promosse dallo Stato contro alcune norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di gestione dei rifiuti ed economia circolare. Le disposizioni regionali sono state salvate, alcune nei sensi indicati in motivazione.
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva impugnato in via principale alcuni articoli della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia sulla gestione dei rifiuti, in particolare le norme sul piano regionale, sulla localizzazione delle discariche di rifiuti pericolosi e sulle procedure di intervento dell’autorità competente, ritenendole in contrasto con la disciplina statale in materia ambientale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, 15, comma 4, e 23 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente), in relazione al d.lgs. n. 152 del 2006 e allo statuto speciale regionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 13, e non fondate le questioni sugli artt. 15, comma 4, e 23 della legge regionale. Le norme impugnate sono rimaste in vigore.
Il principio
Le norme regionali del Friuli-Venezia Giulia in materia di gestione dei rifiuti, interpretate in armonia con la disciplina statale di tutela dell’ambiente, non eccedono le competenze regionali e non violano l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Domande e risposte
Quale Regione era coinvolta?
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con la sua legge del 2017 sulla gestione dei rifiuti e l’economia circolare.
Le norme regionali sono state annullate?
No. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, salvando le disposizioni, alcune «nei sensi di cui in motivazione».
Su quale competenza si fondava il ricorso statale?
Sulla tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lettera s): tutela dell’ambiente come competenza esclusiva statale
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